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Nuove regole sul greenwashing e sugli claim ambientali per le aziende

Un riassunto delle principali misure introdotte dal D.Lgs. 30/2026 e delle azioni pratiche per le imprese che comunicano sostenibilità

Nuove regole sul greenwashing e sugli claim ambientali per le aziende

Negli ultimi anni i consumatori hanno mostrato maggiore attenzione verso l’impatto ambientale dei prodotti e delle aziende, ma la moltiplicazione di messaggi vaghi ha reso necessaria un’azione normativa. Il D.Lgs. 30/2026, che recepisce la Direttiva EmpCo (UE 2026/825), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 56/2026 ed è ormai parte del quadro normativo italiano: la sua applicazione è fissata a partire dal 27 settembre 2026. Questo intervento mira a definire limiti chiari contro il greenwashing e a rendere più verificabili le comunicazioni che riguardano la sostenibilità.

Il decreto non annulla la comunicazione ambientale, ma la trasforma: le imprese dovranno essere più precise, trasparenti e in grado di provare le loro affermazioni. In questo testo troverete un panorama delle novità principali, le conseguenze operative e una guida sintetica ai passaggi pratici che ogni azienda dovrebbe attivare per rispettare le nuove regole e per mantenere la fiducia dei consumatori.

Cosa introduce il D.Lgs. 30/2026

La riforma innalza il livello di specificità richiesto nelle comunicazioni ambientali. Il decreto definisce cosa si intende per asserzione ambientale e vieta pratiche che fino a oggi erano tollerate solo in base a interpretazioni generali. In particolare, è ora espressamente sanzionata la formulazione di asserzioni ambientali generiche che non siano accompagnate da elementi chiari e verificabili. Sono inoltre incluse nella normativa le comunicazioni visuali — immagini, simboli e nomi di prodotto — che possano suggerire benefici ambientali non dimostrati.

Asserzioni ambientali e divieti

Tra le pratiche vietate rientrano l’affermazione di carattere generale come «ecologico» o «amico della natura» senza adeguata dimostrazione e la pubblicità di prestazioni future non supportate da un piano realizzabile. Il decreto richiede che qualsiasi promessa sul miglioramento ambientale sia accompagnata da un piano di attuazione dettagliato, con obiettivi misurabili, scadenze precise e verifica periodica di un terzo indipendente.

Inoltre, è vietato presentare come vantaggio per il consumatore elementi irrilevanti rispetto alle reali caratteristiche del prodotto.

Etichette di sostenibilità e certificazione obbligatoria

Una novità cruciale riguarda le etichette di sostenibilità: il D.Lgs. impone che marchi volontari o di qualità che promuovono proprietà ambientali siano supportati da un sistema di certificazione indipendente e trasparente. In pratica, le etichette autodichiarate prive di verifica esterna rischiano di essere considerate ingannevoli. Sistemi riconosciuti come l’Ecolabel UE vengono citati come esempi di riferimenti affidabili, mentre le verifiche interne non bastano più a giustificare claim ambientali di rilievo.

Implicazioni pratiche e rischi legali

Dal punto di vista operativo le imprese devono rivedere l’intero flusso comunicativo: testi, immagini, nomi dei prodotti e packaging devono essere sottoposti a verifica.

Il decreto amplia la lista delle pratiche sempre ingannevoli e rafforza i poteri sanzionatori delle autorità. L’AGCM potrà attivare procedure e imporre sanzioni che, a seconda della gravità e della portata dell’infrazione, possono essere rilevanti, fino a importi elevati o, in casi transfrontalieri, fino al 4% del fatturato. Questo rende la compliance non solo un obbligo, ma anche una misura di protezione reputazionale e finanziaria.

Ruolo dei processi interni e dei consulenti

Per ridurre il rischio di contestazioni diventa essenziale integrare marketing, ricerca e funzione legale fin dalle fasi di design del prodotto. La validazione preventiva delle affermazioni ambientali, la documentazione delle valutazioni e l’eventuale ricorso a verifiche esterne devono essere processi standard. Un coinvolgimento tardivo dei legali può rendere apparentemente più rapida la messa sul mercato ma esporre a costi maggiori in caso di contestazioni.

Passaggi operativi consigliati

Le imprese hanno un periodo transitorio prima del 27 settembre 2026 per adeguarsi: è consigliabile avviare subito alcune azioni concrete. Primo, eseguire un audit completo dei claim presenti su tutti i canali e sostituire le affermazioni generiche con dati verificabili. Secondo, valutare e, se necessario, ottenere una certificazione di terze parti per le etichette di sostenibilità in uso. Terzo, predisporre format standard per i piani di attuazione delle promesse future, con indicatori misurabili e procedure di verifica periodica.

In conclusione, il D.Lgs. 30/2026 traccia una strada più rigorosa verso una comunicazione ambientale attendibile: richiede prova, trasparenza e controlli indipendenti. Le imprese che sapranno adattarsi potranno trasformare la compliance in un valore competitivo, mentre chi sottovaluterà le regole rischierà sanzioni economiche e danni d’immagine. Con l’aumento della sensibilità dei consumatori e il presidio delle autorità di vigilanza, è probabile che la materia continui a evolversi sotto l’impulso di provvedimenti e prassi sanzionatorie.

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Scritto da Davide Ruggeri

Breaking news editor, 10 anni in agenzie di stampa.

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