Il 27 settembre 2026 segna l’inizio dell’applicazione pratica di una serie di disposizioni volte a combattere il greenwashing in Italia. La normativa, derivata dalla direttiva europea 825/2024, è stata recepita con il Decreto legislativo n. 30 del 20 febbraio 2026 e inserita nel Codice del consumo. L’obiettivo è quello di garantire che le informazioni ambientali fornite ai consumatori siano veritiere, verificabili e non fuorvianti, rafforzando al contempo la fiducia nella comunicazione di sostenibilità.
Le nuove regole impongono ai produttori, distributori e commercianti di rimuovere ogni forma di comunicazione che possa indurre in errore riguardo alle reali caratteristiche ecologiche di un prodotto. In pratica, gli slogan generici come “amico dell’ambiente” o le icone verdi senza un marchio di certificazione riconosciuto saranno considerati pratiche ingannevoli e perseguibili penaltivamente. La norma definisce il greenwashing come qualsiasi attività commerciale capace di fuorviare il consumatore sulle qualità ambientali o di sostenibilità del bene o servizio offerto.
Divieto di slogan ambientali vaghi e marchi senza requisiti
Il decreto stabilisce che tutte le affermazioni ambientali, o green claims devono essere supportate da prove concrete e da certificazioni riconosciute a livello europeo. Qualsiasi frase generica, simboli stilizzati o “logo verde” privi di un valore certificativo saranno eliminati dalle confezioni e dal materiale promozionale. Inoltre, i cosiddetti marchi di sostenibilità potranno essere utilizzati solo se rispettano criteri stringenti di trasparenza, tracciabilità e verificabilità. Le aziende dovranno, entro trenta giorni dall’entrata in vigore, aggiornare etichette, brochure e siti web per allinearsi ai nuovi standard.
Sanzioni economiche per le violazioni
Le sanzioni previste dalla legge sono proporzionate alla gravità della violazione: possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 5% del fatturato annuo dell’impresa, a seconda di quale importo sia maggiore. Oltre alle multe, le autorità di vigilanza possono ordinare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi e l’obbligo di pubblicare una rettifica a danno del consumatore. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e il Ministero dello Sviluppo Economico sono gli enti preposti al controllo e alla repressione di queste pratiche ingannevoli.
Obbligo di indicare durabilità, riparabilità e garanzia
Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione di informazioni obbligatorie sulla durabilità e la riparabilità dei prodotti. Le etichette dovranno includere la vita utile prevista, la disponibilità di pezzi di ricambio e le condizioni di garanzia. Questo serve a contrastare le dichiarazioni superficiali che promettono una sostenibilità basata esclusivamente sulla compensazione delle emissioni, senza considerare l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.
Le imprese, La normativa prevede inoltre che le informazioni sulla riciclabilità e sul contenuto di materiali riciclati siano espresse in modo chiaro e comparabile, permettendo al consumatore di fare scelte più informate e consapevoli.



