Negli ultimi anni, l’Europa ha avviato un’importante discussione riguardo alla cartolarizzazione sostenibile, con l’obiettivo di integrare pratiche finanziarie ecologiche nel mercato dei capitali. Le modifiche al Regolamento (UE) 2017/2402, apportate dal Pacchetto UE per la ripresa dei mercati dei capitali nel 2026, segnano un passo cruciale in questo processo. In particolare, il mandato affidato all’Autorità bancaria europea (EBA) prevede la creazione di un quadro normativo che integri i requisiti di trasparenza legati alla sostenibilità.
Il rapporto dell’EBA: sviluppare un quadro per la cartolarizzazione sostenibile
Il 2 marzo 2026, l’EBA ha pubblicato un rapporto intitolato Developing a Framework for Sustainable Securitisation, in cui si analizzano le opportunità e le sfide del mercato della cartolarizzazione green.
Uno degli obiettivi principali è migliorare l’accesso al finanziamento per progetti sostenibili, poiché molti mutui verdi sono spesso di dimensioni troppo contenute per attrarre investimenti diretti dai mercati di capitali.
Accesso al finanziamento e opportunità di investimento
La cartolarizzazione consente di aggregare piccoli attivi, facilitando così l’accesso a capitali necessari per finanziare iniziative sostenibili. Inoltre, questo strumento offre alle istituzioni la possibilità di emettere mutui sostenibili, liberando capitale e incentivando l’espansione del mercato dei crediti verdi. La posizione degli istituti di credito è fondamentale, poiché agiscono come valutatori di rischi e opportunità legati agli attivi sostenibili, specialmente in un periodo di transizione.
Il contesto normativo e l’EU GBS
Il 21 dicembre 2026 è entrato in vigore il Regolamento sulle obbligazioni verdi europee (EU GBS), che offre la possibilità di utilizzare la denominazione di obbligazione verde europea per le cartolarizzazioni che rispettano i requisiti stabiliti.
Sebbene l’EU GBS non sia specificamente progettato per la cartolarizzazione, rappresenta un’importante opportunità per promuovere investimenti sostenibili.
Trasparenza e requisiti informativi
Il Regolamento richiede che le cartolarizzazioni siano accompagnate da informazioni dettagliate sulle caratteristiche ambientali delle esposizioni cartolarizzate. In particolare, i prospetti devono includere dati sulla parte di esposizioni che finanziano attività economiche ammissibili secondo la Tassonomia europea. Ciò garantisce una maggiore trasparenza e permette agli investitori di valutare l’impatto ambientale dei loro investimenti.
Ostacoli e prospettive future
Nonostante le potenzialità del mercato della cartolarizzazione green, l’EBA ha identificato diversi ostacoli che ne rallentano lo sviluppo. Tra questi, la scarsità di garanzie sostenibili da cartolarizzare, la mancanza di una definizione comune di cartolarizzazione sostenibile e la trasparenza insufficiente dei dati.
Inoltre, esiste una percezione di un profilo rischio/rendimento meno attraente per le cartolarizzazioni verdi rispetto ad altre forme di investimento.
Per affrontare questi problemi, l’EBA ha suggerito di considerare l’applicazione dell’etichetta adjusted EU GBS alle cartolarizzazioni e di allineare le definizioni di attivi verdi con quelle della Tassonomia europea. È fondamentale creare sinergie tra le cartolarizzazioni STS e quelle verdi, assicurando che le informazioni addizionali siano proporzionate e utili.
Il futuro della cartolarizzazione sostenibile in Europa appare promettente, ma è necessario affrontare le sfide esistenti per realizzare il pieno potenziale di questo mercato. Le iniziative normative e i recenti sviluppi rappresentano passi importanti verso la creazione di un sistema finanziario più sostenibile e responsabile.

