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Regolamento EuGB: novità per green bond, trasparenza e controlli

Assonime, con la circolare n. 5/2026 del 10 marzo 2026, chiarisce i requisiti dell'etichetta EuGB e le conseguenze normative per gli emittenti

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Il tema dei green bond è al centro delle novità regolamentari europee. Nella circolare n. 5/2026 del 10 marzo 2026 Assonime analizza il Regolamento (UE) 2026/2631, che istituisce uno standard volontario per le obbligazioni verdi nell’Unione. L’obiettivo del provvedimento è creare un riferimento unico per le emissioni che intendono dichiararsi ambientali, armonizzando criteri tecnici e requisiti di trasparenza. In questo contesto la circolare passa in rassegna chi può utilizzare l’etichetta, quali condizioni devono essere rispettate e come cambiano gli obblighi di comunicazione e controllo per gli emittenti.

Il documento di Assonime non si limita a riassumere il testo normativo: mette in relazione il Regolamento con gli adeguamenti interni al quadro italiano, in particolare le modifiche al TUF introdotte dal d.lgs.

28/2026, e approfondisce aspetti pratici come la verifica esterna, la vigilanza e il regime sanzionatorio. L’approccio adottato è operativo, rivolto sia a imprese finanziarie e non finanziarie, sia agli enti pubblici che potrebbero avvalersi dell’etichetta europea per le loro emissioni.

Cosa stabilisce lo standard europeo per le obbligazioni verdi

Il Regolamento (UE) 2026/2631 introduce l’EuGB come un standard volontario per definire quando un’emissione può essere considerata realmente «verde». Il requisito centrale è l’allineamento agli obiettivi della Tassonomia UE: solo i progetti e le spese che rispettano i criteri tecnici della Tassonomia possono concorrere all’ottenimento dell’etichetta. Accanto a questo vincolo, il regolamento richiede procedure di rendicontazione dettagliata, obblighi di pubblicazione pre e post emissione e una documentazione che consenta la tracciabilità dei proventi e degli impatti ambientali.

Tipologie di obbligazioni e differenze operative

Oltre all’EuGB, il Regolamento distingue altre due categorie: le obbligazioni ecosostenibili e le obbligazioni legate alla sostenibilità. Per queste ultime non è prevista l’etichetta europea: il quadro normativo offre modelli di informativa esclusivamente su base volontaria, con minori garanzie formali rispetto all’EuGB. La distinzione pratica è importante per gli emittenti perché incide sulla credibilità delle affermazioni ambientali e sull’accesso a mercati e investitori che richiedono standard certificati.

Obblighi di trasparenza e controlli esterni

Un elemento cardine evidenziato da Assonime è il ruolo della trasparenza e della verifica esterna. Per poter usare l’etichetta EuGB, l’emittente deve predisporre informazioni chiare su impiego dei proventi, criteri di selezione dei progetti e indicatori di performance ambientale.

La verifica da parte di soggetti indipendenti è richiesta per confermare l’allineamento alla Tassonomia UE e la correttezza delle informazioni pubblicate. Queste misure mirano a ridurre il rischio di greenwashing e a rafforzare la fiducia del mercato.

Vigilanza e misure sanzionatorie

La circolare dedica attenzione anche alle attività di controllo amministrativo: le autorità competenti avranno strumenti per monitorare il rispetto degli obblighi informativi e per intervenire in caso di dichiarazioni inesatte o fuorvianti. Il Regolamento prevede un regime sanzionatorio per gli emittenti EuGB che non osservano i requisiti, integrato dalle modifiche introdotte al quadro nazionale con il d.lgs. 28/2026 sul TUF. Assonime sottolinea l’importanza di procedure interne robuste per la governance delle emissioni verdi, così da ridurre il rischio di contestazioni e relative sanzioni.

Implicazioni pratiche per gli emittenti e passaggi operativi

Per gli operatori italiani la circolare funge da guida pratica: prima di candidare un’emissione all’etichetta EuGB è essenziale verificare l’allineamento tecnico alla Tassonomia UE, predisporre una reportistica dettagliata e programmare una verifica da parte di revisori indipendenti. Assonime ricorda che l’etichetta è aperta a emittenti finanziari, non finanziari e soggetti pubblici, ma solo se rispettano i criteri previsti dal Regolamento. In sostanza, la scelta di ottenere l’etichetta comporta un investimento in governance e compliance che può però tradursi in maggiore accesso al capitale «verde» e fiducia degli investitori.

Infine, la circolare evidenzia come l’introduzione dell’EuGB e gli adeguamenti al TUF rappresentino un passo verso l’armonizzazione del mercato europeo dei green bond. Per chi emette, pianificare in anticipo le attività di rendicontazione e controllo, e comprendere le differenze tra le tipologie di obbligazioni previste, sono passaggi fondamentali per sfruttare appieno le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo.

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Scritto da Staff

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