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Divieto di telemarketing per luce e gas nel Dl Bollette: impatto su Tlc e consumatori

Il Dl Bollette introduce un divieto al telemarketing su luce e gas: ecco le regole, le critiche delle Tlc e le tutele per i consumatori

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La discussione alla Camera sul decreto legge n. 21 del 20 febbraio 2026 ha portato in primo piano una modifica che cambierebbe profondamente il modo in cui vengono proposte offerte per energia elettrica e gas. La Commissione Attività Produttive ha approvato un emendamento che introduce un divieto generalizzato di sollecitazioni commerciali per telefono in questo settore, con alcune eccezioni legate al consenso o a richieste dirette del consumatore. La norma punta a ridurre le telefonate indesiderate e a proteggere il diritto di scelta dei clienti finali domestici.

L’emendamento aggiunge un comma all’articolo 51 del Codice del consumo e stabilisce che, decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, è vietato effettuare chiamate o inviare messaggi finalizzati alla proposta o conclusione di contratti di fornitura di luce e gas senza che il consumatore abbia richiesto il contatto o abbia espresso un consenso specifico.

Le previsioni includono anche sanzioni amministrative sul piano della nullità contrattuale e strumenti di segnalazione alle autorità competenti.

Che cosa prevede nello specifico il divieto

In termini pratici, il divieto limita il teleselling energetico: potranno chiamare soltanto i professionisti che ricevono una richiesta diretta tramite le loro interfacce digitali o che contattano i propri clienti che hanno dato il consenso esplicito a ricevere proposte commerciali. Questo significa che gli operatori di telefonia che vendono anche forniture energetiche non potranno più utilizzare la loro base clienti di connettività per proporre offerte luce o gas, a meno che non ci sia stato un consenso preventivo e verificabile.

Nullità dei contratti e strumenti di reclamo

Il testo prevede che i contratti conclusi in violazione del divieto siano nulli e che gli utenti possano presentare segnalazioni al Garante della privacy.

Inoltre, se le chiamate provengono da numeri diversi da quelli assegnati al professionista (fenomeno noto come caller ID spoofing), è prevista la possibilità di segnalare la pratica ad AGCOM. L’intento è duplice: scoraggiare le chiamate indesiderate e rendere più tracciabile l’identità del chiamante.

Reazioni del mercato e conflitti di interesse

La misura non è passata senza polemiche. Asstel, che rappresenta le aziende di telecomunicazione, ha sollevato obiezioni sostenendo che l’emendamento crea asimmetrie normative che discriminano gli operatori Tlc che offrono anche servizi energetici. Secondo l’associazione, la norma impedirebbe a questi operatori di comunicare ai propri clienti proposte energetiche legittime, introducendo una disparità rispetto alle società che operano esclusivamente nel settore energia.

Posizioni dei consumatori

Di segno opposto è la reazione delle associazioni dei consumatori: per loro la norma rappresenta un passo avanti nella tutela dell’utente.

Massimiliano Dona dell’Unione Nazionale Consumatori ha difeso la scelta di rendere nulli i contratti fatti al telefono senza una richiesta del consumatore, ricordando come il teleselling nel mercato energetico sia spesso inadeguato per spiegare offerte complesse. A supporto, i dati citati mostrano che tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026 oltre 662.000 famiglie sono passate al mercato libero, a volte pagando di più senza vantaggi evidenti.

Implicazioni pratiche e scenari di applicazione

Se il divieto diventerà legge, le aziende dovranno rivedere processi di marketing e raccolta del consenso: registri di consenso verificabili, numerazione identificabile e procedure interne per dimostrare la liceità del contatto saranno necessari. L’onere della prova sulla validità del consenso ricade sul professionista, il che spinge verso archiviazioni digitali più robuste e audit periodici delle campagne commerciali per ridurre il rischio di contratti dichiarati nulli.

Controlli e strumenti di contrasto

L’emendamento attribuisce a AGCOM poteri operativi, come l’ordine di sospensione delle linee usate per chiamate indesiderate se accertata la provenienza da numeri non assegnati. Parallelamente il Garante della privacy potrà ricevere segnalazioni relative al trattamento dei dati per finalità promozionali. In pratica, l’insieme delle misure mira a combinare tutela del consumatore e responsabilizzazione degli operatori.

Il provvedimento, approvato in Commissione Attività Produttive, è ora parte dell’iter di conversione in legge del Dl Bollette e dovrà essere esaminato nei tempi previsti per la trasformazione in legge. Nel frattempo il dibattito tra tutela dei consumatori e esigenze commerciali delle Tlc resta aperto: la partita si giocherà tra norme tecniche sul consenso, interventi regolatori e la capacità degli operatori di adattare pratiche di marketing a Nuove regole.

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Scritto da Sara Rinaldi

Specializzata in gite fuori porta e borghi italiani da scoprire.

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