La discussione sul telemarketing nel settore energetico è arrivata a un punto di svolta: la commissione Attività produttive della Camera ha approvato un emendamento al decreto Bollette che mira a porre un freno alle telefonate indesiderate finalizzate alla stipula di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. La misura nasce nel contesto del passaggio dal mercato a maggior tutela al mercato libero, operazione avviata con la fine del regime di maggior tutela nel 2026, che ha moltiplicato le attività commerciali via telefono intese a proporre offerte all’utenza.
Il provvedimento, firmato da componenti di Fratelli d’Italia e Lega e discusso nella seduta del 27 marzo 2026, introduce regole precise: il contatto telefonico outbound per la vendita di forniture energetiche è vietato tranne in casi specifici; l’onere della prova si rovescia a favore del consumatore; e la chiamata deve avvenire da un numero che identifichi univocamente il professionista.
A queste norme si accompagnano poteri rinforzati per Agcom e il Garante della privacy per le verifiche e le sospensioni delle linee.
Cosa prevede il divieto e quali sono le eccezioni
Il testo impedisce le sollecitazioni commerciali per telefono e tramite messaggi quando l’obiettivo è proporre o concludere contratti di luce e gas. Tuttavia, la norma non chiude del tutto il canale telefonico: la società potrà contattare un consumatore solo se quest’ultimo ha inoltrato una richiesta diretta attraverso le interfacce informatiche dell’operatore (ad esempio il form sul sito web) oppure se si tratta di clienti già in fornitura che, al momento della sottoscrizione del contratto, hanno espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali.
Inversione dell’onere della prova
Una delle novità di maggiore impatto è che spetta al professionista dimostrare la validità del contatto: in pratica il venditore dovrà conservare e produrre le prove che il consumatore ha effettivamente richiesto il contatto o ha prestato consenso. Questa scelta normativa rende più difficile la pratica di chiamare a freddo e poi far valere contratti stipulati per telefono senza consenso esplicito.
Identificazione delle chiamate e strumenti di controllo
Il testo richiede che le telefonate commerciali siano effettuate da un numero che identifichi univocamente il professionista; in assenza di identificazione, il contatto potrà essere considerato nullo. La misura è pensata per contrastare lo spoofing, ossia la contraffazione del numero chiamante, e si integra con le iniziative di Agcom che hanno già avviato consultazioni sulla modifica del Piano di numerazione e proposto l’uso di numerazioni brevi come identificativo per attività di teleselling.
Ruolo di Agcom e del Garante della privacy
Agcom e il Garante sono chiamati a ricevere segnalazioni degli utenti: indicando il numero da cui è partita la chiamata, il cittadino può attivare l’istruttoria. Se Agcom accerta che la chiamata proviene da numeri non assegnati al professionista, può ordinare al gestore telefonico la sospensione immediata delle linee. Il Garante, a fronte di un numero significativo di segnalazioni, può richiedere ad Agcom la sospensione di numerazioni sospette.
Sanzioni, precedenti e critiche
Il quadro normativo arriva dopo interventi sanzionatori: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato tre società di call center (Titanium, Fire e J.Wolf Consulting) per complessivi 280.000 euro, ritenute responsabili di pratiche ingannevoli che includevano l’assunzione di identità di autorità o di un presunto “centro assistenza bollette” per indurre alla firma di nuovi contratti.
Questi casi hanno alimentato la richiesta di misure più severe contro truffe e phishing telefonico.
Non mancano però critiche: associazioni dei consumatori come Aduc sostengono che le misure non bastino e propongono il divieto totale di stipulare contratti via telefono, salvo quando sia il consumatore a chiamare. Secondo questi osservatori, operatori e call center potrebbero comunque adattarsi alle nuove norme o continuare a operare illegalmente, sfruttando numeri contraffatti o forme di elusione.
Cosa può fare il consumatore e scenari futuri
Per tutelarsi, l’utente deve registrare il numero chiamante e presentare segnalazione al Garante della privacy e ad Agcom. È inoltre consigliabile non sottoscrivere contratti esclusivamente per telefono e richiedere sempre documentazione scritta che provi il consenso. Sul fronte regolatorio, la combinazione di norme che rendono nulli i contratti stipulati senza autorizzazione e di strumenti tecnici come il filtro anti-spoofing già avviato dovrebbe ridurre le chiamate moleste, ma l’efficacia dipenderà dalla capacità delle autorità di intervenire rapidamente e dalla cooperazione degli operatori telefonici.
Conclusione
Le novità introdotte con l’emendamento al decreto Bollette segnano un cambio di passo nella lotta al telemarketing aggressivo nel settore energia: limitano i contatti non richiesti, potenziano i controlli e introducono la nullità dei contratti illegittimi. Resta aperta la sfida dell’applicazione pratica e del contrasto alle tecniche di elusione, ma il messaggio politico è chiaro: la tutela del consumatore e la trasparenza commerciale diventano priorità normative.

