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Cosa cambia con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30: obblighi su etichette, riparabilità e trasparenza

Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 introduce criteri stringenti per i green claims, obblighi informativi su durabilità e riparabilità e strumenti grafici armonizzati per tutelare i consumatori

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Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata un elemento centrale nella comunicazione commerciale: aziende e marchi enfatizzano sempre più spesso le caratteristiche ambientali dei propri prodotti con green claims. Questo fenomeno ha spinto le istituzioni europee e nazionali a intervenire per ridurre pratiche di greenwashing, ossia dichiarazioni fuorvianti o non supportate da prove. Il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 recepisce la Direttiva UE 2026/825 e aggiorna il Codice del Consumo, introducendo obblighi che riguardano etichette, comunicazione e informazioni precontrattuali.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e con efficacia normativa complessa, entra in vigore il 24 marzo 2026 e sarà applicabile dal 27 settembre 2026. Le novità mirano a rendere più trasparente la comunicazione ambientale, a contrastare affermazioni generiche o ingannevoli e a incentivare una maggiore attenzione alla durabilità e alla riparabilità dei prodotti.

Di seguito una guida essenziale per comprendere i principali cambiamenti e cosa devono fare le imprese per adeguarsi.

Regole sui green claims: limiti e divieti

Il decreto definisce chiaramente quando una asserzione ambientale può essere considerata lecita e quando è ingannevole. Non sono più ammesse etichette vaghe come “green” o “ecologico” se non collegate a evidenze verificabili o a una eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Viene inoltre proibito spogliare di significato le informazioni includendo come vantaggi requisiti che costituiscono obblighi legali per la categoria di prodotto. È vietato dichiarare un impatto neutro o positivo basandosi esclusivamente su compensazioni senza prove concrete.

Cosa costituisce una pratica ingannevole

Sono considerate ingannevoli, tra le altre, l’uso di marchi di sostenibilità privi di un sistema di certificazione riconosciuto o stabilito da autorità pubbliche, e la presentazione di vantaggi riferiti a singoli aspetti del prodotto come se riguardassero l’intero bene.

Inoltre, le dichiarazioni su prestazioni future devono essere supportate da piani dettagliati, obiettivi misurabili e verifiche indipendenti per evitare che promesse vaghe inducano in errore il consumatore.

Durabilità, riparabilità e obblighi informativi

Un’altra area di intervento riguarda la vita utile e la manutenzione dei prodotti. Il decreto introduce l’obbligo di informare il consumatore sull’indice di riparabilità quando questo è disponibile, e di comunicare in fase precontrattuale se gli aggiornamenti software possono incidere negativamente sulle prestazioni del dispositivo. In assenza dell’indice, i venditori devono fornire informazioni su disponibilità, costi e modalità di ordinazione dei pezzi di ricambio, nonché su eventuali vincoli alla riparazione.

Strumenti grafici armonizzati

Per migliorare la comprensione da parte dei consumatori, il decreto introduce un avviso armonizzato che ricorda la garanzia legale di conformità di almeno due anni e una etichetta armonizzata quando il produttore offre una garanzia commerciale di durabilità superiore ai due anni senza costi aggiuntivi.

Questi elementi grafici vogliono semplificare il confronto tra offerte e ridurre il rischio di informazioni incomplete o fuorvianti.

Impatto per le imprese e misure operative

Le Nuove regole impongono alle aziende di rivedere le modalità di comunicazione ambientale e le procedure interne di controllo. È fondamentale verificare la documentazione a supporto dei green claims, come certificazioni, test report e piani di miglioramento verificabili. Le imprese devono aggiornare le informazioni precontrattuali sia per le vendite in negozio sia per i contratti a distanza, includendo promemoria sulla garanzia legale, dettagli sui servizi post-vendita e specifiche sugli aggiornamenti software.

La compliance richiederà spesso interventi trasversali: legale per la revisione del linguaggio commerciale, tecnico per la raccolta delle evidenze e comunicazione per adattare etichette e messaggi.

Servizi di consulenza specializzati possono aiutare a valutare la conformità dei green claims, a verificare la documentazione tecnica e a identificare incoerenze nelle dichiarazioni ambientali, riducendo il rischio di sanzioni e danni reputazionali.

Conclusioni e consigli pratici

In sintesi, il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 segna un passo deciso verso una comunicazione ambientale più responsabile e trasparente. Le imprese devono adottare criteri rigorosi nella formulazione delle asserzioni ambientali, garantire la disponibilità di informazioni su durabilità e riparabilità, e utilizzare etichette riconoscibili per agevolare i consumatori. Un approccio proattivo alla conformità è utile non solo per rispettare la normativa, ma anche per costruire fiducia sul mercato e differenziarsi con credibilità.

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Scritto da Staff

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