La direttiva ECGT introduce uno standard nuovo e stringente per le comunicazioni ambientali rivolte ai consumatori nell’UE. Pubblicata nei materiali informativi a marzo 2026, la norma entra in vigore senza periodi transitori e sarà applicabile dal 27 settembre 2026. Questo significa che le aziende che vendono nel mercato europeo devono rivedere rapidamente packaging, siti web, campagne pubblicitarie e qualsiasi elemento commerciale che comunichi benefici ambientali.
Il testo normativo mira a ridurre il greenwashing imponendo criteri di trasparenza e prova più elevati: le affermazioni generiche come “eco”, “green” o “neutrale” saranno soggette a controllo e alcune pratiche, come l’uso esclusivo di carbon offsetting per sostenere affermazioni di neutralità carbonica, sono fortemente sospette. Per prepararsi, è essenziale mappare dove compaiono le dichiarazioni ambientali e creare un processo interno che le validi sistematicamente.
Cosa cambia concretamente per le comunicazioni di prodotto
La direttiva definisce in modo più chiaro cosa si intende per dichiarazione ambientale e identifica una serie di pratiche vietate, in totale dodici esempi specifici di condotte ingannevoli. Tra queste, rientrano le affermazioni generiche prive di prova di “eccellenza” ambientale e le dichiarazioni basate solo su meccanismi di compensazione esterni alla catena del valore. Le immagini e i simboli (foglie, icone verdi) sono considerati elementi di comunicazione e quindi passibili di valutazione: non basta un’immagine evocativa per sostenere una claim, occorrono dati che la giustifichino.
Requisiti di prova e limiti delle affermazioni a singolo attributo
Le affermazioni devono essere supportate da elementi verificabili relativi alle caratteristiche del prodotto, al metodo di produzione e al ciclo di vita.
Quando si rivendica un beneficio legato a un singolo attributo (per esempio la riciclabilità di un componente), il messaggio deve chiarire il campo di applicazione senza suggerire vantaggi ambientali complessivi non dimostrati. Il concetto di performance eccellente è definito in modo restrittivo: non basta essere migliori di qualche concorrente, serve una prova solida e misurabile delle prestazioni ambientali.
Implicazioni per la catena del valore e le pratiche B2B
Anche se la nuova normativa è pensata principalmente per il rapporto business-to-consumer, le informazioni generate in ambito B2B spesso vengono riutilizzate nel marketing rivolto ai consumatori. Per questo motivo, fornitori e produttori extra-UE che esportano verso l’Europa devono adeguare documentazione tecnica, dichiarazioni di materia prima e dati di supply chain, assicurandosi che le informazioni siano coerenti e verificabili.
In pratica, il regolatore guarda alla fonte dei dati: una dichiarazione costruita in ambito B2B non esenta dall’obbligo di essere comprovata quando diventa pubblica verso i consumatori.
Durabilità, riparabilità e obblighi informativi precontrattuali
La direttiva dedica attenzione alle affermazioni su durabilità e riparabilità. Queste rivendicazioni devono rispecchiare le condizioni d’uso realistiche e le prestazioni dimostrate: un bene non può essere presentato come riparabile se le parti di ricambio non sono accessibili o se la riparazione non è praticabile. Sono previsti altresì obblighi informativi precontrattuali che richiedono trasparenza su aggiornamenti software che possano influire sulle funzionalità dei prodotti digitali: silence is no longer an option.
Etichette, certificazioni e strategia di comunicazione globale
Le regole sull’uso delle etichette di sostenibilità si fanno più rigide: sono ammesse solo quelle emesse da autorità pubbliche o da schemi di certificazione indipendenti con criteri trasparenti e verificabili.
Le etichette autoprodotte che non rispettano questi requisiti sono vietate. Questo punto ha impatti significativi sulle strategie marketing standardizzate a livello globale, perché materiali destinati a investitori o a documenti CSRD, se riutilizzati in comunicazione consumer, devono rispettare gli stessi standard di validità e verifica propri dell’ECGT.
Come preparare l’azienda: azioni pratiche
Le aziende dovrebbero seguire un piano operativo: mappare tutti i punti di contatto con il consumatore dove compaiono dichiarazioni ambientali; dare priorità ai claim più rischiosi (assoluti, generici o basati su offset); rafforzare i processi interni che legano marketing, legale e sostenibilità; aggiornare le procedure di procurement per garantire la qualità dei dati di supply chain. Investire in audit indipendenti e nella documentazione del ciclo di vita del prodotto può ridurre il rischio di contestazioni.
In sintesi, l’ECGT rappresenta una svolta: impone una maggiore responsabilità nella comunicazione ambientale e richiede evidenze che le aziende devono già iniziare a costruire. Agire per tempo, con un approccio integrato tra sustainability reporting, dati di prodotto e messaggi di marketing, è la strada migliore per ridurre il rischio di sanzioni e per mantenere la fiducia dei consumatori.

